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D.Lvo 07/03/2005 n. 82Art. 70 - Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili 1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilitą di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione. CAPO VII REGOLE TECNICHE Art. 71 - Regole tecniche 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivitą di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 42, e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo. CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI Art. 72 - Norme transitorie per la firma digitale 1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico gią tenuto dall'Autoritą per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati. Art. 73 - Aggiornamenti 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice. Art. 74 - Oneri finanziari 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Art. 75 - Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002 n. 10 b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo A) c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27 dicembre 2002 n. 289 d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003 n. 229. 2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del Presidente della Repubbli- DLS 07/03/2005 n.82 Codice dellamministrazione digitale. ca 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000 n. 443 (Testo B). 3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 444 (Testo C). Art. 76 - Entrata in vigore del codice 1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006. |
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